Fringe benefit: oltre 600 euro si applica la tassazione sull’intero importo
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, ha fornito le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale.
Il superamento del limite dei 600 euro per i fringe benefit 2022 implica la tassazione ance della quota inferiore al limite stesso.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, ha fornito le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale.
Come ampiamente illustrato nelle nostre precedenti circolari (2.9.2022 - 18.7.2022), il decreto Aiuti-bis, ha innalzato, per il solo periodo di imposta 2022, fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Tra i principali chiarimenti si segnala quanto segue:
- per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari;
- rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es.: collaboratori coordinati e continuativi).
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi, dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiore al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.
A titolo esemplificativo: se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 700 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 700 euro, non soltanto l’eccedenza di 100 euro sul massimale di 600 euro.
Inoltre, posto che la disposizione si riferisce esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia delle Entrate ricorda che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Con riferimento ai “buoni carburante”, la circolare in esame afferma che, trattandosi di erogazioni “diverse e autonome”, per fruire dell’esenzione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni di benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
In merito alla documentazione, infine, l’Agenzia rileva che il datore di lavoro, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione necessaria per giustificare le somme spese e la loro inclusione nei limiti di esenzione previsti.
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